Art. 11

In vigore dal 1 ott 1993
1. All', comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a): 1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;"; 2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui all', comma 2, nonché alle strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresì, una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-11

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