Art. 95 quinquies
Pubblicità e informazione agli aventi diritto
In vigore dal 16 nov 2015
1. I provvedimenti di risanamento e di avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa adottati nei confronti di una banca italiana che abbia succursali o presti servizi in altri Stati comunitari sono pubblicati per estratto anche nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e in due quotidiani a diffusione nazionale di ciascuno Stato ospitante.
2. Le comunicazioni previste dall', commi 1, 2 e 8, ai soggetti che hanno la residenza, il domicilio o la sede legale in altro Stato comunitario devono indicare i termini e le modalità di presentazione dei reclami previsti all', comma 4, e delle opposizioni previste dall', comma 1, nonché le conseguenze del mancato rispetto dei termini.
3. Le pubblicazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in lingua italiana e recano un'intestazione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea volta a chiarire la natura e lo scopo delle comunicazioni stesse.
4. I reclami e le istanze previsti dall', commi 4 e 5, le opposizioni di cui all' e le domande di insinuazione tardive di cui all', presentate da soggetti che hanno la residenza, il domicilio o la sede legale in altro Stato comunitario, possono essere redatti nella lingua ufficiale di tale Stato e recano un'intestazione in lingua italiana volta a chiarire la natura dell'atto. I commissari possono chiedere una traduzione in lingua italiana degli atti medesimi.
5. Per soggetti di cui al comma 2, i termini indicati dagli , comma 4, e 87, comma 1, sono raddoppiati; il termine indicato nell', comma 5, decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee prevista nel comma 1.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-95-quinquies