Sez. III
Art. 89
Insinuazioni tardive
In vigore dal 16 nov 2015
1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a che non siano esauriti tutti i riparti e le restituzioni, i creditori e i titolari dei diritti indicati nell', comma 2 che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell', comma 8, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto previsto dall', commi da 2 a 5, e dall'. Decorsi sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso previsto dall', comma 8, le domande tardive sono ammissibili solo se l'istante dimostra che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che il comma 1 del presente articolo, come modificato dal suddetto decreto, si applica "anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali non sia stato gia' autorizzato il deposito della documentazione finale". Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 5) che "Per le procedure di cui al comma 4, le sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono impugnabili esclusivamente con il ricorso per cassazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 87, come modificato dal presente decreto. Si applica l'articolo 88 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. Per le medesime procedure, il termine per la proposizione delle domande tardive di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, decorre dall'entrata in vigore di quest'ultimo".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-89