Art. 95 septies
Applicazione
In vigore dal 16 nov 2015
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione coatta amministrativa, nonché ai provvedimenti di risanamento e liquidazione delle competenti autorità degli Stati comunitari o della Banca centrale europea adottati dopo il 5 maggio 2004.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-95-septies