Sez. III

Art. 95

Succursali di banche di Stato terzo

In vigore dal 9 gen 2026
1. Alle succursali di banche di Stato terzo si applicano le disposizioni previste dalla presente sezione e dall', nonché dall', comma 1-bis, in quanto compatibili.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-95

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo