Sez. III
Art. 95
297 / 389Succursali di banche di Stato terzo
In vigore dal 9 gen 2026
1. Alle succursali di banche di Stato terzo si applicano le disposizioni previste dalla presente sezione e dall', nonché dall', comma 1-bis, in quanto compatibili.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-95