Art. 97

Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria

In vigore dal 16 nov 2015
1. Fermo restando quanto previsto dall', se la procedura di liquidazione di una banca secondo le norme ordinarie non si svolge con regolarità o con speditezza, la Banca d'Italia può disporre la sostituzione dei liquidatori, nonché dei membri degli organi di sorveglianza, determinandone il relativo compenso a carico della società. 2. Il provvedimento di sostituzione è pubblicato secondo le modalità previste dall', comma 2. 3. La sostituzione degli organi liquidatori non comporta il mutamento della procedura di liquidazione.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) l'introduzione, prima dell'art. 97, della "Sezione V - LIQUIDAZIONE VOLONTARIA".
  • Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che il comma 1 del presente articolo, come modificato dal suddetto decreto, si applica "anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali non sia stato gia' autorizzato il deposito della documentazione finale".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-97

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