Art. 128 novies.1

Operatività transfrontaliera

In vigore dal 1 feb 2022
1. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi possono svolgere le attività alle quali sono abilitati, relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI, in un altro Stato membro dell'Unione europea, anche senza stabilirvi succursali, previa comunicazione all'Organismo di cui all'-undecies. 2. Con riguardo ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI, i soggetti abilitati dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea a svolgere una o più delle attività previste dall', comma 1, lettera g), possono svolgere le stesse attività nel territorio della Repubblica, anche senza stabilirvi succursali, dopo che l'autorità competente dello Stato membro di origine ne ha dato comunicazione all'Organismo di cui all'-undecies. L'avvio dell'attività è consentito decorso un mese dalla data in cui il soggetto abilitato è stato informato della comunicazione. 3. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo di cui all'-undecies. L'Organismo procede all'iscrizione entro un mese dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-128-novies-1

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