Sez. II
Art. 102 bis
Ulteriore ipotesi di avvio della liquidazione coatta amministrativa
In vigore dal 30 nov 2021
1. Anche al di fuori dei casi previsti dagli , il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle singole società italiane del gruppo, diverse dalle società strumentali, se ricorrono in capo a queste ultime i presupposti di cui all', comma 1, revocandone, ove necessario, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione III. Per le banche del gruppo resta ferma comunque la disciplina della sezione III.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-102-bis