Sez. II
Art. 69.2
Autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista appartenenti a gruppi soggetti a vigilanza su base consolidata di competenza di autorità di vigilanza di altri Stati dell'Unione europea
In vigore dal 9 gen 2026
1. Fuori dai casi previsti negli , comma 2 e 60-bis, comma 3-bis, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista, aventi sede legale in Italia, che controllino società bancarie e finanziarie soggette a vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza degli altri Stati dell'Unione europea, presentano istanza di autorizzazione.
2. L'autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia congiuntamente all'autorità competente all'esercizio della vigilanza su base consolidata. Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista aventi sede legale in Italia si attengono alla decisione congiunta adottata ai sensi del presente comma. Qualora entro due mesi non venga adottata una decisione congiunta ai sensi del presente comma, la questione è rinviata all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.
3. Si applicano gli , comma 1, 65, 66, 67, 67-bis, 67-ter, 68, 69. A tal fine la Banca d'Italia collabora con l'autorità di vigilanza su base consolidata e adotta, congiuntamente con essa, i provvedimenti indicati agli , commi 3 e 5, 60-ter e 67-ter, comma 1, lettera d), sesto e settimo periodo. Le società indicate nel comma 1 sono iscritte in una sezione dell'albo tenuto dalla Banca d'Italia.
4. Alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista indicate al comma 1 non si applicano le disposizioni indicate al Titolo III, Capo I.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che "Fino all'entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, continua ad applicarsi il Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa disciplina attuativa."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-69-2