Art. 114 undecies
Rinvio
In vigore dal 9 gen 2026
1. Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli nonché nel titolo VI. I provvedimenti previsti nell' sono adottati dalla Banca d'Italia.
1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di pagamento si applica l', ad eccezione del comma 3, lettere c), d-bis) ed e); il decreto di cui all' può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza e di indipendenza di giudizio definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettere c) e d-bis), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.
1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all' in istituti di pagamento si applica l', ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all' può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.
2. Agli istituti di pagamento che non esercitino attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dell', comma 4, si applicano altresì gli , ad eccezione del comma 7.
2-bis. Agli istituti di pagamento si applica l'.2, commi 6-bis e 6-ter.
3. La Banca d'Italia può dettare disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-114-undecies