Art. 114 sexies
Servizi di pagamento
In vigore dal 1 mar 2010
1. La prestazione di servizi di pagamento è riservata alle banche, agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento.
Possono prestare servizi di pagamento, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonché Poste Italiane.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-114-sexies