Art. 114 quinquiesdecies
Scambio di informazioni
In vigore dal 1 mar 2010
1. Fermo restando quanto previsto nell', la Banca d'Italia scambia informazioni con:
a) la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, in quanto autorità monetarie e di sorveglianza sul sistema dei pagamenti, e, se opportuno, altre autorità pubbliche responsabili della sorveglianza sui sistemi di pagamento e di regolamento;
b) altre autorità competenti ai sensi di disposizioni comunitarie applicabili ai prestatori di servizi di pagamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-114-quinquiesdecies