Art. 9

Norme finali

In vigore dal 18 ago 1993
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono individuati, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nello stato di previsione del Ministero della sanità, i fondi da trasferire, alle regioni e province autonome destinati a finalità che attengono a funzioni non esercitate dal Ministero della sanità.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-30;266#art-9

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