Art. 6

Organi periferici

In vigore dal 18 ago 1993
1. Sono organi periferici del Ministero della sanità gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, gli uffici veterinari di confine, porto e aeroporto e quelli per gli adempimenti CEE.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-30;266#art-6

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