Art. 4

Consiglio superiore di sanità

In vigore dal 12 gen 1999
1. Il Consiglio superiore di sanità è organo consultivo tecnico del Ministro della sanità e svolge le seguenti funzioni: a) prende in esame i fatti riguardanti la salute pubblica, su richiesta del Ministro per la sanità; b) propone lo studio di problemi attinenti all'igiene e alla sanità; c) propone indagini scientifiche e inchieste su avvenimenti di rilevante interesse nel campo igienico e sanitario; d) propone all'amministrazione sanitaria la formulazione di schemi di norme e di provvedimenti per la tutela della salute pubblica; e) propone la formulazione di standards costruttivi e organizzativi per la edificazione di ospedali, istituti di cura ed altre opere igieniche da parte di pubbliche amministrazioni. 2. Il Consiglio superiore di sanità esprime parere obbligatorio: a) sui regolamenti predisposti da qualunque amministrazione centrale che interessino la salute pubblica; b) sulle convenzioni internazionali relative alla predetta materia; c) sugli elenchi delle lavorazioni insalubri e dei coloranti nocivi; d) sui provvedimenti di coordinamento e sulle istruzioni obbligatorie per la tutela della salute pubblica da adottarsi dal Ministero della sanità, ai sensi dei nn. 2 e 3 dell' della legge 13 marzo 1958, n. 296; e) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 6 OTTOBRE 1998, N. 392; f) sulla determinazione dei lavori pericolosi, faticosi o insalubri, delle donne e dei fanciulli e sulle norme igieniche del lavoro; g) sulle domande di attestati di privativa industriale per invenzioni e scoperte concernenti generi commestibili di qualsiasi natura; h) sulle modificazioni da introdursi negli elenchi degli stupefacenti; i) sul diniego e sulla revoca di registrazione delle specialità medicinali; l) sui servizi diretti a prevenire ed eliminare i danni delle emanazioni radioattive e delle contaminazioni atmosferiche in genere, che non siano di competenza delle unità sanitarie locali. 3. La composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanità sono determinati con regolamento adottato ai sensi del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-30;266#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo