Art. 9

In vigore dal 11 giu 1993
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concesso un periodo di diciotto mesi per lo smaltimento delle scorte dei prodotti conformi alla normativa vigente prima di tale data. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 febbraio 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri COSTA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie FONTANA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste COLOMBO, Ministro degli affari esteri CONSO, Ministro di grazia e giustizia BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: CONSO
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-16;161#art-9

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