Art. 7

In vigore dal 11 giu 1993
1. L'art. 10 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", è sostituito dal seguente: "Art. 10 (Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti). - 1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituita una commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti con il compito di esprimere il proprio parere - esperiti, ove necessario, anche con la collaborazione di istituti pubblici, gli opportuni accertamenti tecnici - su questioni di particolare rilevanza attinenti al settore dei fertilizzanti, nonché sulle modifiche da apportare agli allegati alla presente legge. 2. Tale commissione, nominata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è composta da: a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; b) tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui uno con funzioni di presidente; c) due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; d) un rappresentante del Ministero della sanità; e) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità; f) un rappresentante del Ministero delle finanze; g) un rappresentante del Ministero dell'ambiente; h) tre rappresentanti delle organizzazioni dei produttori, designati dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative; i) quattro rappresentanti dei produttori agricoli, designati dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative; l) quattro esperti nelle materie contemplate dalla presente legge, scelti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; m) un rappresentante dei commercianti, designato dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative; n) un rappresentante degli importatori di fertilizzanti, designato dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative. 3. La commissione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. 4. Ove le designazioni non pervengano in tempo utile, la commissione può regolarmente funzionare qualora sia stata nominata la metà più uno dei componenti. 5. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 6. La commissione viene nominata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-16;161#art-7

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