Art. 2
In vigore dal 11 giu 1993
1. I commi 2 e 4 dell' della legge 19 ottobre 1984, n. 748 "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", sono sostituiti dai seguenti:
"2. Concime.
Per concime si intende qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica, idonea a fornire alle colture l'elemento o gli elementi chimici della fertilità a queste necessarie per lo svolgimento del loro ciclo vegetativo e produttivo, secondo le forme e le solubilità prescritte dalla presente legge.
4. Elementi chimici della fertilità.
Sono considerati 'elementi chimici della fertilità':
a) gli elementi 'principalì azoto (N), fosforo (P) e potassio (K);
b) gli elementi 'secondarì calcio (Ca), magnesio (Mg), zolfo (S) e sodio (Na);
c) i 'microelementì (oligo-elementi) boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn).".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-16;161#art-2