Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 11 giu 1993
1. I commi 2 e 4 dell' della legge 19 ottobre 1984, n. 748 "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", sono sostituiti dai seguenti: "2. Concime. Per concime si intende qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica, idonea a fornire alle colture l'elemento o gli elementi chimici della fertilità a queste necessarie per lo svolgimento del loro ciclo vegetativo e produttivo, secondo le forme e le solubilità prescritte dalla presente legge. 4. Elementi chimici della fertilità. Sono considerati 'elementi chimici della fertilità': a) gli elementi 'principalì azoto (N), fosforo (P) e potassio (K); b) gli elementi 'secondarì calcio (Ca), magnesio (Mg), zolfo (S) e sodio (Na); c) i 'microelementì (oligo-elementi) boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn).".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-16;161#art-2