Art. 9
9 / 9In vigore dal 11 giu 1993
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concesso un periodo di diciotto mesi per lo smaltimento delle scorte dei prodotti conformi alla normativa vigente prima di tale data.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 febbraio 1993
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
COSTA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
FONTANA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste
COLOMBO, Ministro degli affari esteri
CONSO, Ministro di grazia e giustizia
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-16;161#art-9