Art. 7
In vigore dal 26 gen 1993
1. Ai fini del preventivo accordo richiesto alle Autorità nazionali italiane per l'autorizzazione, da parte delle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, all'acquisto di armi nel territorio di tale Stato, il questore della provincia di residenza della persona interessata all'acquisto rilascia apposito nulla osta, quando sussistono i presupposti, le condizioni ed i requisiti richiesti per il rilascio del nulla osta previsto dall'art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;527#art-7