Art. 5
In vigore dal 26 gen 1993
1. Salvo quanto previsto dagli , gli stranieri residenti in uno Stato membro delle Comunità europee, in possesso della carta europea d'arma da fuoco, rilasciata dall'autorità dello Stato di residenza, possono portare o trasportare in Italia o attraverso il territorio italiano l'arma o le armi iscritte nella predetta carta a condizione che sulla medesima carta siano riportati gli estremi dell'autorizzazione recante l'accordo preventivo dell'Autorità italiana.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è emessa dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza quando sussistono i presupposti, le condizioni ed i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in Italia per il rilascio del permesso di porto d'arma, ad esclusione della residenza.
3. Se l'autorizzazione si riferisce al trasporto di armi di uso sportivo, essa è sottoposta alle condizioni e requisiti richiesti per tale attività.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;527#art-5