Art. 2

In vigore dal 1 lug 2011
1. La carta europea d'arma da fuoco, conforme al modello comunitario, contiene i dati identificativi delle armi, comprese quelle da caccia o di uso sportivo, di cui è richiesta l'iscrizione, nonché gli estremi del permesso di porto d'armi ovvero della autorizzazione al trasporto dell'arma per uso sportivo, della denuncia di detenzione e delle autorizzazioni al trasferimento delle armi iscritte in uno Stato membro delle Comunità europee. 2. Possono chiedere il rilascio della carta europea d'arma da fuoco le persone residenti o i cittadini dell'Unione europea domiciliati nel territorio dello Stato in possesso di licenza di porto d'armi e che detengono una o più armi da fuoco denunciate a norma dell'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 3. La domanda è presentata al questore della provincia di residenza o, per i cittadini dell'Unione europea, al questore della provincia di domicilioe deve contenere oltre alle generalità dell'interessato, i dati identificativi dell'arma o delle armi che si intendono iscrivere. Alla domanda devono essere allegate le autorizzazioni o licenze da iscrivere nella carta o copia autentica delle stesse e, in ogni caso, della denuncia di detenzione. 4. La carta europea d'arma da fuoco è rilasciata per la durata di validità del permesso di porto d'arma o della autorizzazione al trasporto di armi per uso sportivo, e comunque per un periodo non superiore al quinquennio. 5. Con le disposizioni di esecuzione del presente decreto legislativo sono stabilite l'ammontare del costo della carta e le modalità di versamento all'atto del rilascio.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;527#art-2

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