Titolo III›Capo I
Art. 27
R i n v i o
In vigore dal 1 gen 1993
1. I tributi regionali di cui all' restano disciplinati, per quanto non diversamente disposto dal presente provvedimento, dalle norme statali che regolano gli analoghi tributi erariali vigenti nel territorio delle regioni a statuto speciale.
2. Per l'inosservanza delle disposizioni relative ai suddetti tributi regionali si applicano nella stessa entità le medesime sanzioni previste per gli analoghi tributi erariali vigenti nelle regioni a statuto speciale, secondo le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504#art-27