Titolo IV
Art. 32
Contributi per lo sviluppo degli investimenti e per il risanamento degli enti dissestati
In vigore dal 1 gen 1993
1. A valere sul fondo di cui all' il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui contratti per investimento così calcolati:
a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane per mutui contratti negli anni 1992 e precedenti, nella misura stabilita nei provvedimenti di concessione già adottati e da adottare ai sensi delle disposizioni vigenti per l'anno di contrazione dei mutui stessi;
b) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane, per i mutui da assumere entro l'anno 1993, entro il limite delle quote di contributi erariali assegnate ma non utilizzate per gli anni 1992 e precedenti;
c) alle amministrazioni provinciali ed ai comuni che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario, per i mutui contratti nell'anno 1993 nella misura delle quote assegnate ma non ancora utilizzate per gli anni 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992.
2. Per i contributi da concedere per ammortamento mutui, valgono le disposizioni vigenti per l'anno 1992. Il termine per l'emanazione del decreto che stabilisce le modalità di assegnazione dei contributi è fissato al 31 ottobre 1993 e il termine per l'adempimento certificativo è fissato al 31 marzo 1994.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504#art-32