Titolo III›Capo I
Art. 26
Esclusioni dal pagamento
In vigore dal 1 gen 1993
1. Nel caso di rinnovazione della immatricolazione di un veicolo o di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio di una regione diversa da quella nel cui ambito era precedentemente iscritto, non si applica una ulteriore tassa automobilistica, soprattassa annuale e tassa speciale regionali per il periodo per il quale ciascun tributo sia stato già riscosso dalla regione di provenienza.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504#art-26