Art. 12

Abrogato

Norme finali e transitorie

In vigore dal 28 set 2022
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 137 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 dicembre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri COSTA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie DE LORENZO, Ministro della salute GUARINO, Ministro dello sviluppo economico COLOMBO, Ministro degli affari esteri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 137 ha disposto (con l'art. 32, comma 10) che le disposizioni del presente D.Lgs., relative ai dispositivi medici di cui all'articolo 120, paragrafi 3 e 4, del regolamento, restano in vigore fino al 27 maggio 2025, nella misura necessaria all'applicazione di tali paragrafi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-14;507#art-12

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