Art. 11

Abrogato

Vigilanza sugli incidenti verificatisi dopo l'immissione in commercio.

In vigore dal 28 set 2022
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 137

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 137 ha disposto (con l'art. 32, comma 10) che le disposizioni del presente D.Lgs., relative ai dispositivi medici di cui all'articolo 120, paragrafi 3 e 4, del regolamento, restano in vigore fino al 27 maggio 2025, nella misura necessaria all'applicazione di tali paragrafi.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-14;507#art-11

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Vigilanza sugli incidenti verificatisi dopo l'immissione in commercio. (Art. 11 Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi.) — Testo vigente | Portale Normativo