Art. 7

Validità degli attestati di certificazione CE

In vigore dal 12 mar 2019
1. Gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della direttiva 89/686/CEE rimangono validi secondo quanto disposto dall'articolo 47 del regolamento DPI.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-04;475#art-7

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