Art. 2

Norme armonizzate e presunzione di conformità dei DPI

In vigore dal 12 mar 2019
1. Ai sensi del presente decreto, per le norme armonizzate si applicano le definizioni di cui all' del regolamento DPI. 2. Gli enti normatori italiani, in sede di elaborazione delle norme armonizzate, consultano preventivamente le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-04;475#art-2

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