Art. 3

Requisiti essenziali di sicurezza

In vigore dal 12 mar 2019
1. I DPI possono essere messi a disposizione sul mercato solo se rispettano le indicazioni di cui agli del regolamento DPI. 2. Si considerano conformi ai requisiti essenziali di cui al comma 1 i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione sia in grado di presentare, a richiesta, la documentazione di cui all' e all'allegato III del regolamento DPI, nonché, relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, la certificazione di cui agli allegati V, VI, VII e VIII del regolamento DPI.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-04;475#art-3

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