Titolo II›Capo III
Art. 20
Riesame delle sanzioni della pena pecuniaria e della deplorazione
In vigore dal 7 lug 2017
1. Avverso le sanzioni della pena pecuniaria e della deplorazione è ammesso rivolgere istanza di riesame al capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
2. L'esito del riesame è fatto risultare da decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, adottato in conformità della deliberazione del consiglio centrale di disciplina di cui all'.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli .
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;449#art-20