Titolo II›Capo III
Art. 21
Riesame delle sanzioni della sospensione dal servizio e della destituzione
In vigore dal 7 lug 2017
1. Avverso le sanzioni della sospensione dal servizio e della destituzione è ammesso rivolgere istanza di riesame al Ministro della giustizia..
2. L'esito del riesame è fatto risultare da decreto ministeriale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;449#art-21