Art. 18
Regolamento di attuazione
In vigore dal 3 mar 1992
1. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato sono emanate, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le norme regolamentari occorrenti per l'integrazione e l'esecuzione del decreto medesimo.
2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1953, n. 578, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 56, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui al comma 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 gennaio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
ROMITA, Ministro per il
coordinamento delle politiche
comunitarie
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
MARTELLI, Ministro di grazia e
giustizia
CARLI, Ministro del tesoro
BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DE LORENZO, Ministro della sanità Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;111#art-18