Art. 14

E s e n z i o n i

In vigore dal 3 mar 1992
1. La produzione dei prodotti di cui all', non conformi alle disposizioni del presente decreto in quanto destinati ad altri Paesi è subordinata all'obbligo della comunicazione preventiva all'autorità sanitaria competente in base agli ordinamenti regionali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;111#art-14

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