Art. 15

Sanzioni

In vigore dal 22 feb 2003
1. Salvo che il fatto costituisca reato chiunque confezioni, detenga per vendere o venda prodotti alimentari non conformi alle disposizioni di cui agli , è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 12 milioni. 2. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all' è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 6 milioni. 3. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 FEBBRAIO 2003, N. 14. 4. Salvo che il fatto costituisca reato chiunque contravvenga alle disposizioni contenute nei decreti ministeriali di cui all' è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 30 milioni a lire 90 milioni. 5. Salvo che il fatto costituisca reato chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all', commi 1 e 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 3 milioni a lire 12 milioni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;111#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo