Art. 5
In vigore dal 17 apr 1992
1. Dopo l' del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, sono aggiunti i seguenti:
"- bis. - 1. L'utilizzazione in sede industriale o commerciale dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari è subordinata all'accertamento della loro conformità alle norme del presente decreto nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui sono destinati.
2. L'impresa deve essere fornita della dichiarazione di conformità di cui all', commi 5 e 6, ed essere sempre in grado di consentire ai competenti organi di controllo di identificare il fornitore o il produttore dei materiali o degli oggetti impiegati.
3. I contravventori agli obblighi di cui al comma 2 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni".
"- ter - 1. Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può essere autorizzato nel territorio italiano l'uso di una sostanza non prevista negli elenchi positivi delle sostanze autorizzate dalle Comunità europee, a condizione che sia accertato che, in condizioni di impiego normale e prevedibile, i materiali e gli oggetti fabbricati con la sostanza medesima non cedano ai prodotti alimentari costituenti in quantità tale da rappresentare un pericolo per la salute umana o da comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o una alterazione dei loro caratteri organolettici.
2. L'autorizzazione ha durata biennale.
3. Ai materiali e agli oggetti fabbricati con la sostanza autorizzata ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni del presente decreto in materia di controlli e di etichettatura. I materiali e gli oggetti così fabbricati non ancora venuti a contatto con i prodotti alimentari devono altresì riportare, all'atto della loro immissione in commercio, le indicazioni specifiche prescritte nell'autorizzazione.
4. Il Ministro della sanità, entro due mesi dalla data di decorrenza, comunica agli altri Stati membri e alla Commissione delle Comunità europee il testo di ogni autorizzazione rilasciata, e può chiedere, prima della scadenza del biennio di validità dell'autorizzazione, alla Commissione delle Comunità europee la iscrizione della sostanza medesima nell'elenco di quelle di cui è consentito l'impiego".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-25;108#art-5