Art. 1

In vigore dal 17 apr 1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 50 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 89/109/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1991; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; E M A N A il seguente decreto legislativo: . 1. Il terzo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, è sostituito dal seguente: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni di cui alla lettera a) del primo comma sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni; i contravventori alle disposizioni di cui alla lettera b) del primo comma sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-25;108#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo