Art. 2
In vigore dal 17 apr 1992
1. Dopo l' del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, è aggiunto il seguente:
"- bis. - 1. È vietato produrre, detenere per vendere, porre in commercio o usare materiali e oggetti che allo stato di prodotti finiti siano destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con l'acqua destinata al consumo umano, che siano:
a) di piombo, di zinco o di leghe contenenti più del 10 per cento di piombo;
b) stagnati internamente con stagno contenente piombo al di sopra dell'1 per cento;
c) rivestiti internamente con strati vetrificati, verniciati o smaltati che, messi a contatto per 24 ore con una soluzione all'1 per cento di acido acetico, cedano piombo alla temperatura ordinaria;
d) costituiti da materiale nella cui composizione si trovi più di tre centigrammi di arsenico per 100 grammi di materiale.
2. Le prescrizioni di composizione e di cessione di cui al comma 1 si applicano fino a quando i materiali non vengano diversamente disciplinati con i decreti ministeriali di cui al primo comma dell'.
3. I contravventori alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con l'arresto fino ad 1 anno e con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-25;108#art-2