Art. 4

In vigore dal 11 feb 1992
1. Al titolo VII della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, riferito ai trasporti, alla navigazione e ai porti lacuali, sono apportate le seguenti rettifiche: gli importi della tassa di rilascio e della tassa annuale della voce di tariffa di cui al numero d'ordine 41, concernente la concessione di servizi pubblici automobilistici di interesse regionale relativi ai punti 1), 2) e 3), sono rispettivamente rettificati in: 1) L. 380.000, 2) L. 229.000 e 3) L. 77.500; l'importo della tassa di rilascio relativo al punto 5) della voce di tariffa di cui al numero d'ordine 41, concernente la concessione di autoservizi a carattere esclusivamente operaio e per studenti e per ciascun anno di durata della concessione, è rettificato in L. 9.500.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-23;31#art-4

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