Art. 3
In vigore dal 11 feb 1992
1. Al titolo V della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, riferito all'agricoltura, è apportata la seguente rettifica:
gli importi della tassa di rilascio e della tassa annuale della voce di tariffa di cui al numero d'ordine 27, concernente l'abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi, sono rettificati in L. 180.000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-23;31#art-3