Art. 1
In vigore dal 11 feb 1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l' della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall', comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di una tariffa delle tasse sulle concessioni regionali coordinata con le vigenti tariffe delle tasse sulle concessioni governative e comunali, ove siano indicati gli atti e provvedimenti soggetti alla tassa, il suo ammontare ed il termine entro cui va corrisposta per ciascun atto o provvedimento ad essa soggetto, nonché le eventuali particolari norme che disciplinano il tributo per alcune voci della tariffa;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, concernente l'approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali;
Visto il comma 2 dell' della legge 14 giugno 1990, n. 158, a termine del quale il legislatore delegato, nel caso di provvedimenti o atti già assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, è tenuto a stabilire l'ammontare della tassa in misura pari al novanta per cento del tributo regionale più elevato;
Ritenuto che occorre disporre delle correzioni agli importi di alcune voci della tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, in quanto gli stessi importi sono stati fissati, per errore materiale, in misura inferiore al novanta per cento degli importi massimi previgenti in alcune regioni;
Visto il parere reso in data 14 gennaio 1992 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
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1. Al titolo I della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, prevista dall' della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art.4 della legge 14 giugno 1990, n. 158, riferito ad igiene e sanità, sono apportate le seguenti rettifiche:
l'importo della tassa di rilascio della voce di tariffa di cui al numero d'ordine 1, lettera a), concernente la concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti è rettificato in L. 225.000;
gli importi relativi alla voce di tariffa di cui al numero d'ordine 7, sia della tassa di rilascio che di quella annuale, sono rettificati come segue:
Tassa Tassa
di rilascio annuale - -
1) Strutture ricettive alberghiere e altre
strutture ricettive:
a) alberghi con 5 stelle o lusso.... 1.453.000 1.453.000 b) alberghi con 4 stelle....... 807.000 807.000 c) alberghi con 3 stelle....... 336.000 336.000 d) alberghi con 2 stelle....... 243.000 243.000 e) alberghi con 1 stella nei comuni con
popolazione:
superiore a 500.000 abitanti... 202.000 202.000 superiore a 100.000 abitanti... 135.000 135.000 superiore a 50.000 abitanti... 109.000 109.000 superiore a 10.000 abitanti... 68.500 68.500 non superiore a 10.000 abitanti... 28.000 28.000 f) affittacamere, alberghi diurni nei
comuni con popolazione:
superiore a 500.000 abitanti... 96.500 96.500 superiore a 100.000 abitanti... 72.000 72.000 superiore a 50.000 abitanti... 38.000 38.000 superiore a 10.000 abitanti... 25.000 25.000 non superiore a 10.000 abitanti... 15.000 15.000
2) Esercizi per la somministrazione di
alimenti:
a) esercizi per la ristorazione di lusso 1.453.000 1.453.000 b) esercizi per la ristorazione di 1a
categoria................. 807.000 807.000 c) esercizi per la ristorazione di 2a
categoria................. 336.000 336.000 d) esercizi per la ristorazione di 3a
categoria................. 243.000 243.000 e) esercizi per la ristorazione di 4a
categoria nei comuni con popolazione:
superiore a 500.000 abitanti... 202.000 202.000 superiore a 100.000 abitanti... 135.000 135.000 superiore a 50.000 abitanti... 109.000 109.000 superiore a 10.000 abitanti... 68.500 68.500 non superiore a 10.000 abitanti... 28.000 28.000
3) Esercizi per la somministrazione di
bevande nei comuni con popolazione:
superiore a 500.000 abitanti... 109.000 109.000 superiore a 100.000 abitanti... 82.000 82.000 superiore a 50.000 abitanti... 42.000 42.000 superiore a 10.000 abitanti... 28.000 28.000 non superiore a 10.000 abitanti... 15.000 15.000 AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decretro del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
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