Art. 5

Monografie professionali

In vigore dal 13 dic 1991
1. Qualora l'accesso alle attività di cui alla tabella A, o il loro esercizio, sia subordinato al possesso di conoscenze generali, commerciali o professionali, le amministrazioni competenti in materia ne rendono edotta la Commissione CEE tramite il Ministero degli affari esteri. 2. Le amministrazioni stesse redigono inoltre, nei sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le monografie professionali descrittive delle attività di cui alla tabella A e sulla base di esse rilasciano le attestazioni di cui agli . Le monografie ed i loro eventuali aggiornamenti sono comunicate alla Commissione CEE tramite il Ministero degli affari esteri.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-11-23;391#art-5

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