Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 13 dic 1991
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive n. 75/368/CEE e n. 75/369/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975, concernenti l'espletamento di varie attività economiche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, della sanità, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, della marina mercantile, del lavoro e della previdenza sociale, dell'agricoltura e delle foreste, del turismo e dello spettacolo, per i beni culturali e ambientali, delle poste e delle telecomunicazioni e per le riforme istituzionali e gli affari regionali;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
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Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi da parte di cittadini e imprese di altri Stati membri della Comunità europea, per quanto concerne le attività economiche precisate nelle allegate tabelle A, B e C, nonché per quanto attiene all'espletamento delle connesse prestazioni di lavoro dipendente.
2. Sono fatte salve eventuali disposizioni di maggior favore.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-11-23;391#art-1