Art. 4
Certificazione delle attività
In vigore dal 13 dic 1991
1. Le amministrazioni e gli enti di cui all' rilasciano ai richiedenti le attestazioni comprovanti la natura e la durata delle attività contemplate dalle tabelle A, B e C, svolte in Italia in forma indipendente.
2. I certificati attestanti la natura e la durata delle attività previste dalle tabelle allegate, svolte in forma dipendente, sono rilasciati dall'ufficio provinciale del lavoro nella cui circoscrizione gli interessati hanno effettuato l'ultima prestazione di lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-11-23;391#art-4