Art. 4

Certificazione delle attività

In vigore dal 13 dic 1991
1. Le amministrazioni e gli enti di cui all' rilasciano ai richiedenti le attestazioni comprovanti la natura e la durata delle attività contemplate dalle tabelle A, B e C, svolte in Italia in forma indipendente. 2. I certificati attestanti la natura e la durata delle attività previste dalle tabelle allegate, svolte in forma dipendente, sono rilasciati dall'ufficio provinciale del lavoro nella cui circoscrizione gli interessati hanno effettuato l'ultima prestazione di lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-11-23;391#art-4

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Certificazione delle attività (Art. 4 Attuazione delle direttive n. 75/368/CEE e n. 75/369/CEE concernenti l'espletamento di attivita' economiche varie, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990).) — Testo vigente | Portale Normativo