Art. 4
In vigore dal 19 lug 1991
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 luglio 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
FORMICA, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-07-12;212#art-4