Art. 2

In vigore dal 19 lug 1991
1. L'accesso ai dati, alle notizie ed alle informazioni autorizzati può avvenire mediante interrogazione via terminale, per l'effettuazione di operazioni giornaliere che riguardano un numero limitato di soggetti, ovvero mediante collegamento diretto tra elaboratori. 2. Le modalità di interconnessione, ancorchè diverse in relazione alle architetture, agli ambienti di sistema collegati ed al tipo di applicazione previste devono essere conformi a quelle codificate da organismi internazionali e di più ampia diffusione. 3. Il centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari indicherà all'amministrazione richiedente le caratteristiche necessarie per l'accesso nelle varie forme previste dal comma 1. 4. I costi per consentire l'accesso, periodicamente determinati, sono a carico delle amministrazioni richiedenti e sono determinati, per ciascun tipo di collegamento, dal centro informativo per l'organizzazione dei servizi tributari sulla base del visto di congruità dell'ufficio tecnico erariale. I relativi versamenti devono essere annualmente effettuati presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, direttamente o a mezzo di conto corrente postale sul capitolo 2319 in conto entrate eventuali e di- verse concernenti il Ministero delle finanze; copia della quietanza della tesoreria provinciale è inviata al centro informativo per l'organizzazione dei servizi tributari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-07-12;212#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Disciplina delle modalita' di accesso delle amministrazioni pubbliche al sistema informativo dell'anagrafe tributaria. — Testo vigente | Portale Normativo