Art. 3
In vigore dal 19 lug 1991
1. Le amministrazioni, gli istituti e gli enti richiedenti sono tenuti ad utilizzare i dati acquisiti mediante accesso al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, esclusivamente per il raggiungimento dei fini per i quali l'accesso è stato autorizzato nonché al rispetto del segreto d'ufficio di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ove ciò non costituisca impedimento per il raggiungimento delle finalità per le quali è stato richiesto l'accesso alla documentazione dell'anagrafe tributaria; ai fini della applicazione di questa disposizione ciascun operatore deve essere previamente identificato.
2. Le pubbliche amministrazioni, gli istituti e gli enti previsti nel secondo periodo del comma 1 dell' una volta acquisiti dati concernenti i limiti di reddito devono dare notizia dell'avvio del procedimento relativo alla revisione dei benefici assistenziali mediante comunicazione personale all'interessato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-07-12;212#art-3