Art. 4

Introduzione delle merci nei locali di temporanea custodia

In vigore dal 12 giu 1991
1. L'ufficio doganale può consentire che nei locali e capannoni di cui all' e nei magazzini o recinti per la temporanea custodia delle merci di cui all'art. 96 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, possano essere introdotte anche merci nazionali purchè destinate all'esportazione. L'introduzione di tali merci si effettua a richiesta del gestore sulla base di un documento commerciale o amministrativo, ritenuto idoneo dall'amministrazione doganale, da registrare in apposita contabilità. La registrazione deve rendere possibile l'identificazione delle merci. 2. Le merci estere e quelle nazionali devono essere custodite in locali separati salvo che queste ultime siano riconosciute dall'ufficio doganale inconfondibili o siano rese tali mediante l'applicazione di contrassegni ovvero che l'ufficio doganale ritenga che dalla commistione non derivi pregiudizio per gli interessi erariali. 3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 96 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-11-09;376#art-4

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